L'ufficio postale non vuole rimborsarti il Buono Fruttifero?

Visita il mio blog: https://consiglierepatrimoniale.it Iscriviti al mio canale Telegram: https://t.me/cpatr Per conoscermi meglio: https://consiglierepatrimoniale.it/in... Se sei il titolare di un Buono Fruttifero Postale potresti incontrare delle difficoltà non indifferenti per incassarlo se uno dei cointestatari è deceduto. Giurisprudenza: ● Tribunale di Lecco, sentenza del 20.02.2015; ● Corte di Appello di Milano, sentenza del 25.10.2017; ● Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza del 25.02.2016; ● Codice Civile art. 2021; Ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989, in base alla quale IL RIMBORSO DEL BUONO FRUTTIFERO NON È SUBORDINATO ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della CLAUSOLA DI PARI FACOLTÀ DI RIMBORSO (PFR), di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono. https://consiglierepatrimoniale.it