⛱️LE FERIE: 🔥MATURAZIONE🔥GODIMENTO🔥CHIUSURE AZIENDALI🔥

Si definiscono FERIE i periodi di riposi annuali retribuiti ai quali il prestatore di lavoro subordinato ha diritto al fine di ritemprarsi dalle fatiche dell’attività lavorativa, partecipare attivamente alla vita familiare e sociale, tutelare il suo diritto alla salute. Il diritto al godimento di un periodo di ferie retribuite, previsto dalla Costituzione all’art. 36, comma 3, è irrinunciabile. DIRITTO DOVERE Il periodo annuale di ferie retribuite spettanti è di almeno quattro settimane, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, da godersi per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (verificare sempre la disciplina di godimento nel CCNL). Ai fini operativi è possibile distinguere le ferie dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, in: • un primo periodo di due settimane da fruire in modo non interrotto, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; • un secondo periodo di due settimane da fruire in modo frazionato ma entro 18 mesi successivi all’anno di maturazione (termine che può essere prorogato dalla contrattazione collettiva);