Ep. 1 PENALE: Il PECULATO DISTRATTIVO - Cass Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 4520

Massima: In seguito all'introduzione dell'art. 314-bis c.p. le condotte distrattive che integrano una effettiva appropriazione della res continuano a essere punite ai sensi dell'art. 314 c.p., mentre le condotte di “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”, originariamente riconducibili all'abrogato abuso d'ufficio, sono oggi punibili, con una decisiva riduzione dello spazio di rilevanza penale, ai sensi dell'art. 314-bis c.p. Argomento: Dei delitti contro la pubblica amministrazione Sezione: Sezione Semplice Commento a cura di Fabio Coppola Per consultare l'intero stralcio del ragionamento giuridico della pronuncia: http://www.unannodisentenze.it/rappor... CAPITOLI VIDEO: 00:00 Introduzione 04:34 Il peculato distrattivo prima dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio e dell'introduzione dell'art. 314 bis c.p. 07:30 Il peculato distrattivo dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e l'introduzione dell'art. 314 bis c.p.